(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 27)
                              Art. 27. 

 
  Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni. 
  La sua attivita' si svolge in due sessioni di eguale durata  tenute
ciascuna ed alternativamente nelle citta' di Trento e di Bolzano. 
  Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal  presidente  della
giunta regionale non meno di trenta  e  non  piu'  di  quarantacinque
giorni  prima  della  scadenza  del  quinquennio,  e  per  un  giorno
anteriore  al  sessantesimo  giorno  successivo  alla  scadenza   del
quinquennio stesso. 
  Il  nuovo  Consiglio  si  riunisce  entro  i  venti  giorni   dalla
proclamazione degli  eletti  su  convocazione  del  presidente  della
giunta regionale in carica.