(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 29)
                              Art. 29. 

 
  I consiglieri regionali,  prima  di  essere  ammessi  all'esercizio
delle loro  funzioni,  prestano  giuramento  di  essere  fedeli  alla
Repubblica e di esercitare il loro ufficio al  solo  scopo  del  bene
inseparabile dello Stato e della Regione.