(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 29)
Art. 29.
I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio
delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla
Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene
inseparabile dello Stato e della Regione.