Art. 30. Il consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente ed i Segretari. Il Presidente ed il vice Presidente durano in carica due anni e mezzo. Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente e' eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice Presidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente e' eletto tra i consiglieri appartenenti a quest'ultimo gruppo ed il vice Presidente tra quelli appartenenti al primo gruppo. In caso di dimissioni o di morte del Presidente del Consiglio regionale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il Presidente uscente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed e' valida fino alla scadenza dei due anni e mezzo in corso. Il vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.