(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 30)
                              Art. 30. 

 
  Il consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente,  il  vice
Presidente ed i Segretari. 
  Il Presidente ed il vice Presidente durano in  carica  due  anni  e
mezzo. 
  Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale  il
Presidente e' eletto tra i  consiglieri  appartenenti  al  gruppo  di
lingua italiana ed il vice Presidente tra i consiglieri  appartenenti
al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il  Presidente
e' eletto tra i consiglieri appartenenti a quest'ultimo gruppo ed  il
vice Presidente tra quelli appartenenti al primo gruppo. 
  In caso di dimissioni o  di  morte  del  Presidente  del  Consiglio
regionale o di sua  cessazione  dalla  carica  per  altra  causa,  il
Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente,  da  scegliere
nel gruppo linguistico al quale apparteneva il Presidente uscente. La
nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed e' valida  fino
alla scadenza dei due anni e mezzo in corso. 
  Il vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in  caso
di assenza o di impedimento.