(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 33)
                              Art. 33. 
 
 
  Il Consiglio regionale  puo'  essere  sciolto  quando  compia  atti
contrari  alla  Costituzione  o  gravi  violazioni  di  legge  o  non
sostituisca la giunta  o  il  suo  Presidente  che  abbiano  compiuto
analoghi atti o violazioni. 
  Il Consiglio puo' altresi' essere sciolto per ragioni di  sicurezza
nazionale o quando per dimissioni o impossibilita' di  formazione  di
una maggioranza, non sia in grado di funzionare. 
  Lo scioglimento e' disposto con  decreto  motivato  dal  Presidente
della Repubblica previa deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
sentita, salvo i casi di urgenza, la Commissione parlamentare per  le
questioni regionali. 
  Con lo stesso decreto di scioglimento e' nominata  una  commissione
di tre membri,  dei  quali  uno  di  lingua  tedesca,  scelti  tra  i
cittadini eleggibili al Consiglio regionale.  La  commissione  elegge
nel suo seno il Presidente, il quale  esercita  le  attribuzioni  del
Presidente della giunta regionale. La commissione indice le  elezioni
del Consiglio regionale entro tre mesi ed adotta i  provvedimenti  di
competenza   della   giunta   regionale   e   quelli   di   carattere
improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia ove non  siano
ratificati  dal  Consiglio  regionale,  entro  un  mese   dalla   sua
convocazione. 
  Il nuovo Consiglio  e'  convocato  dalla  commissione  entro  venti
giorni dalle elezioni. 
  Lo  scioglimento  del   Consiglio   regionale   non   comporta   lo
scioglimento dei Consigli provinciali.  I  componenti  del  Consiglio
disciolto  continuano  ad  esercitare  le  funzioni  di   consigliere
provinciale fino alla elezione del nuovo Consiglio regionale. 
  In caso di scioglimento di un Consiglio provinciale si  procede  ad
elezione suppletiva dei consiglieri  regionali  della  circoscrizione
provinciale interessata. 
  I componenti del  Consiglio  provinciale  disciolto  continuano  ad
esercitare le funzioni di consiglieri regionali  fino  alla  elezione
preveduta nel comma precedente.