(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 38)
                              Art. 38. 

 
  Il Presidente della  giunta  regionale  o  gli  assessori  che  non
adempiano agli obblighi  stabiliti  dalla  legge  sono  revocati  dal
Consiglio regionale. 
  Se  il  Consiglio  regionale  non  provvede,  si  fa   luogo   allo
scioglimento del Consiglio stesso ai sensi dell'art. 33.