(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 46)
                              Art. 46. 

 
  Il Consiglio regionale  puo'  delegare  alla  giunta  regionale  la
trattazione  degli  affari  di  propria   competenza   ad   eccezione
dell'emanazione di provvedimenti legislativi.