Testo unico-art. 20. (Cause di perdita del diritto) Il diritto all'indennita' di buonuscita e all'assegno vitalizio non viene meno con la perdita della cittadinanza italiana; il diritto all'assegno vitalizio non si perde per prescrizione. Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa alla indennita' di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui e' sorto il diritto; la domanda di pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto all'indennita' di buonuscita interrompe il corso della prescrizione.