Testo unico-art. 21. (Sequestro, pignoramento, cessione) L'indennita' di buonuscita e l'assegno vitalizio non sono soggetti a sequestro, pignoramento o cessione, salvo che per i debiti verso il Fondo di previdenza e credito di cui all'art. 32 ovvero per la realizzazione dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente all'amministrazione. Quando i crediti predetti siano accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno puo' avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere. L'assegno vitalizio non puo', comunque, essere sottoposto a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore a un quinto, valutato al netto delle ritenute di legge.