(Testo unico-art. 21)
                        Testo unico-art. 21. 
                 (Sequestro, pignoramento, cessione) 
 
  L'indennita' di buonuscita e l'assegno vitalizio non sono  soggetti
a sequestro, pignoramento o cessione, salvo che per i debiti verso il
Fondo di previdenza e credito  di  cui  all'art.  32  ovvero  per  la
realizzazione dei crediti da  risarcimento  del  danno  eventualmente
causato dal dipendente all'amministrazione. 
  Quando i crediti predetti siano accertati con sentenza  passata  in
giudicato,  il  ristoro  del  danno  puo'  avvenire  anche   mediante
trattenuta sugli importi da corrispondere. 
  L'assegno  vitalizio  non  puo',  comunque,  essere  sottoposto   a
sequestro, a pignoramento o a trattenuta in  misura  superiore  a  un
quinto, valutato al netto delle ritenute di legge.