(Regolamento-art. 41)
 
                              Art. 41. 
 
  Ove per qualunque causa  venissero  a  mancare  gli  amministratori
degli Enti contemplati  nell'articolo  precedente,  la  Giunta,  dopo
averne  riferito   al   Governo,   provvedera'   alla   loro   nomina
presciegliendoli fra individui appartenenti alla nazione straniera  a
beneficio di cui l'Istituto e' fondato.