(Regolamento-art. 42)
 
                              Art. 42. 
 
  Nel caso di applicazione del primo capoverso dell'articolo 24 della
Legge, i beni soggetti a conversione saranno convertiti dalla Giunta,
e la rendita sara' intestata  all'Ente  o  all'Istituto  fondato  dal
Governo invece dell'Ente soppresso.