Art. 6. L'infermiere generico coadiuva l'infermiere professionale in tutte le sue attivita' e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni: 1) assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell'ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria; 2) raccolta degli escrementi; 3) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi; 4) bagni terapeutici e medicati, frizioni; 5) medicazioni semplici e bendaggi; 6) pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario; 7) rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro; 8) somministrazione dei medicinali prescritti; 9) iniezioni ipodermiche ed intramuscolari; 10) sorveglianza di fleboclisi; 11) respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; manovre emostatiche di emergenza. Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre tenuti: 1) a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalita' di aggiornamento professionale e di organizzazione del lavoro; 2) a svolgere tutte le attivita' necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie. d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la sanita' GUI