(Regolamento - art. 6)
                               Art. 6. 
 
  L'infermiere generico coadiuva l'infermiere professionale in  tutte
le sue attivita' e su prescrizione del medico  provvede  direttamente
alle seguenti operazioni: 
    1) assistenza completa al malato, particolarmente in ordine  alle
operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto  del  letto  e
del comodino del paziente e della  disinfezione  dell'ambiente  e  di
altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della
direzione sanitaria; 
    2) raccolta degli escrementi; 
    3) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi; 
    4) bagni terapeutici e medicati, frizioni; 
    5) medicazioni semplici e bendaggi; 
    6) pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del  materiale
sanitario; 
    7) rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e  del
respiro; 
    8) somministrazione dei medicinali prescritti; 
    9) iniezioni ipodermiche ed intramuscolari; 
    10) sorveglianza di fleboclisi; 
    11) respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; manovre
emostatiche di emergenza. 
  Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche  e
private sono inoltre tenuti: 
    1) a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalita'
di aggiornamento professionale e di organizzazione del lavoro; 
    2) a svolgere tutte le attivita'  necessarie  per  soddisfare  le
esigenze psicologiche del malato e per mantenere un  clima  di  buone
relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie. 
 
              d'ordine del Presidente della Repubblica 
                     Il Ministro per la sanita' 
                                 GUI