Art. 19.
Tranvie, filovie, autobus, metropolitane
Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, automobilistico,
devono essere riservati ai minorati non deambulanti almeno tre posti
in prossimita' della porta di uscita.
Al fine di evitare ai minorati di dover attraversare tutta la
vettura, dovra' essere consentito l'accesso della porta di uscita.
Almeno nelle stazioni principali le metropolitane dovranno
agevolare l'accesso o lo stazionamento in carrozzina all'interno
delle vetture, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe
a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non
deambulanti di accedere con la propria carrozzina al piano di
transito della vettura della metropolitana.
Le porte delle vetture dovranno essere sufficientemente larghe per
consentire il passaggio della carrozzina; all'interno di almeno una
vettura dovra' essere riservata una piattaforma di spazio
sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di una
carrozzina senza intralciare il passaggio.
Tale spazio riservato dovra' inoltre essere dotato di opportuni
ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio
della carrozzina.