(Regolamento attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118-art. 19)
                              Art. 19. 
              Tranvie, filovie, autobus, metropolitane 
 
 
  Sui mezzi di  trasporto  tranviario,  filoviario,  automobilistico,
devono essere riservati ai minorati non deambulanti almeno tre  posti
in prossimita' della porta di uscita. 
  Al fine di evitare ai  minorati  di  dover  attraversare  tutta  la
vettura, dovra' essere consentito l'accesso della porta di uscita. 
  Almeno  nelle  stazioni  principali   le   metropolitane   dovranno
agevolare l'accesso o  lo  stazionamento  in  carrozzina  all'interno
delle vetture, anche con l'installazione di idonei ascensori e  rampe
a seconda dei dislivelli, al fine  di  consentire  alle  persone  non
deambulanti di  accedere  con  la  propria  carrozzina  al  piano  di
transito della vettura della metropolitana. 
  Le porte delle vetture dovranno essere sufficientemente larghe  per
consentire il passaggio della carrozzina; all'interno di  almeno  una
vettura  dovra'  essere   riservata   una   piattaforma   di   spazio
sufficientemente  ampio  per  permettere  lo  stazionamento  di   una
carrozzina senza intralciare il passaggio. 
  Tale spazio riservato dovra' inoltre  essere  dotato  di  opportuni
ancoraggi, collocati in modo  idoneo  per  consentire  il  bloccaggio
della carrozzina.