Art. 20. Treni, stazioni, ferrovie Le principali stazioni ferroviarie dovranno essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso al treno alle persone con difficolta' di deambulazione. Per consentire lo stazionamento dell'invalido in carrozzella all'interno delle carrozze ferroviarie dovra' essere opportunamente modificato ed attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione sulle linee principali. In ogni caso dovra' essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone non deambulanti o con difficolta' di deambulazione e dovra' essere consentito il trasporto gratuito delle carrozzelle. Il Ministero dei trasporti stabilira' le modalita' ed i criteri di attuazione delle norme di cui al presente articolo.