Art. 20.
Treni, stazioni, ferrovie
Le principali stazioni ferroviarie dovranno essere dotate di
passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine
di facilitare l'accesso al treno alle persone con difficolta' di
deambulazione.
Per consentire lo stazionamento dell'invalido in carrozzella
all'interno delle carrozze ferroviarie dovra' essere opportunamente
modificato ed attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in
composizione di alcuni treni in circolazione sulle linee principali.
In ogni caso dovra' essere riservato un numero adeguato di posti a
sedere per le persone non deambulanti o con difficolta' di
deambulazione e dovra' essere consentito il trasporto gratuito delle
carrozzelle.
Il Ministero dei trasporti stabilira' le modalita' ed i criteri di
attuazione delle norme di cui al presente articolo.