(Regolamento attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118-art. 21)
                              Art. 21. 
             Servizi di navigazione marittima nazionale 
 
 
  Le aperture dei portelloni di accesso a  bordo  impiegabili  per  i
minorati trasportati con autovettura  o  poltrona  a  rotelle  devono
avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio della  autovettura  o
poltrona a rotelle  (per  quest'ultima  e'  richiesta  larghezza  non
inferiore a m 1,50) e non presentare pertanto soglie o scalini. 
  Le rampe o passerelle di accesso da  terra  a  bordo  devono  avere
pendenza modesta, in generale non superiore  all'8%,  salvo  che  non
siano  adottati  speciali  accorgimenti  per  garantirne  la   sicura
agibilita' per l'incolumita' delle persone. 
  La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio
fin all'area degli alloggi destinati ai minorati con  percorso  sullo
stesso ponte, ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel  caso  che
gli alloggi siano su altro ponte. In  tal  caso  la  zona  antistante
l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali  da  permettere  lo
sbarco del minorato dall'autovettura, e il trasferimento su  poltrona
a rotelle, nonche' alla manovra di essa. 
  Il percorso predetto dev'essere privo di  ostacoli,  con  eventuali
dislivelli di  pendenza,  in  generale  non  superiore  al  5%  e  di
larghezza, nel caso di impiego di poltrone a rotelle,  non  inferiore
ad  1,50  m.  Il  ponte  corrispondente  deve  essere  rivestito  con
materiale antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono  avere
altezza non superiore a cm 2,5. 
  Gli ascensori eventuali per poltrone  a  rotelle  devono  avere  le
caratteristiche rispondenti alle  norme  dell'art.  15  del  presente
regolamento.  Le  rampe  sostitutive  degli  ascensori,  non  essendo
ammesse scale se non di emergenza, devono  avere  le  caratteristiche
rispondenti  alle  norme  dell'art.  10  del  presente   regolamento.
Ascensori e rampe  devono  sfociare  al  chiuso  entro  l'area  degli
alloggi. 
  L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata  su  un  solo  ponte,
deve avere: corridoi, passaggi e  relative  porte  di  larghezza  non
inferiori a m 1,50 e privi di ostacoli;  porte,  comprese  quelle  di
locali igienici, di larghezza non inferiore a m 0,90 e  provviste  di
agevoli dispositivi di manovra;  pavimenti  antisdrucciolevoli  nelle
zone di  passaggio;  apparecchi  di  segnalazione  per  chiamata  del
personale di servizio addetto ai minorati; locali igienici  riservati
ai  minorati  rispondenti  alle  norme  dell'art.  14  del   presente
regolamento. 
  Le presenti disposizioni non si applicano agli aliscafi.