Art. 21.
Servizi di navigazione marittima nazionale
Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per i
minorati trasportati con autovettura o poltrona a rotelle devono
avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio della autovettura o
poltrona a rotelle (per quest'ultima e' richiesta larghezza non
inferiore a m 1,50) e non presentare pertanto soglie o scalini.
Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere
pendenza modesta, in generale non superiore all'8%, salvo che non
siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura
agibilita' per l'incolumita' delle persone.
La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio
fin all'area degli alloggi destinati ai minorati con percorso sullo
stesso ponte, ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che
gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona antistante
l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permettere lo
sbarco del minorato dall'autovettura, e il trasferimento su poltrona
a rotelle, nonche' alla manovra di essa.
Il percorso predetto dev'essere privo di ostacoli, con eventuali
dislivelli di pendenza, in generale non superiore al 5% e di
larghezza, nel caso di impiego di poltrone a rotelle, non inferiore
ad 1,50 m. Il ponte corrispondente deve essere rivestito con
materiale antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono avere
altezza non superiore a cm 2,5.
Gli ascensori eventuali per poltrone a rotelle devono avere le
caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 15 del presente
regolamento. Le rampe sostitutive degli ascensori, non essendo
ammesse scale se non di emergenza, devono avere le caratteristiche
rispondenti alle norme dell'art. 10 del presente regolamento.
Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro l'area degli
alloggi.
L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte,
deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di larghezza non
inferiori a m 1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di
locali igienici, di larghezza non inferiore a m 0,90 e provviste di
agevoli dispositivi di manovra; pavimenti antisdrucciolevoli nelle
zone di passaggio; apparecchi di segnalazione per chiamata del
personale di servizio addetto ai minorati; locali igienici riservati
ai minorati rispondenti alle norme dell'art. 14 del presente
regolamento.
Le presenti disposizioni non si applicano agli aliscafi.