Art. 22.
Servizi di navigazione interna
Le passerelle e gli accessi alle navi dovranno essere larghi almeno
metri uno, essere idonei al passaggio delle poltrone a rotelle ed
avere pendenza modesta, in generale non superiore all'8%, salvo che
non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura
agibilita' per l'incolumita' delle persone.
Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere
ricavata una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per
dislocarvi poltrone a rotelle, salvo gravi difficolta' tecniche.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
aliscafi.