(Regolamento attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118-art. 22)
                              Art. 22. 
                   Servizi di navigazione interna 
 
 
  Le passerelle e gli accessi alle navi dovranno essere larghi almeno
metri uno, essere idonei al passaggio delle  poltrone  a  rotelle  ed
avere pendenza modesta, in generale non superiore all'8%,  salvo  che
non siano adottati speciali accorgimenti  per  garantirne  la  sicura
agibilita' per l'incolumita' delle persone. 
  Sulle navi  nelle  immediate  vicinanze  dell'accesso  deve  essere
ricavata una superficie di pavimento  opportunamente  attrezzata  per
dislocarvi poltrone a rotelle, salvo gravi difficolta' tecniche. 
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  agli
aliscafi.