Art. 23.
Aerostazioni
Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per
consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione
all'interno dell'aereo e viceversa.
Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le
caratteristiche di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente
regolamento; le strutture interne degli edifici aperti al movimento
dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento.