(Regolamento attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118-art. 23)
                              Art. 23. 
                            Aerostazioni 
 
 
  Ogni  aeroporto  deve  essere  dotato  di  appositi   sistemi   per
consentire un percorso continuo e  senza  ostacoli  dall'aerostazione
all'interno dell'aereo e viceversa. 
  Le  strutture  esterne  connesse  agli  edifici  debbono  avere  le
caratteristiche  di  cui  agli  articoli  3,  4  e  5  del   presente
regolamento; le strutture interne degli edifici aperti  al  movimento
dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli  articoli
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento.