Art. 25.
Impianti telefonici pubblici
Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da
parte anche di persone a ridotte o impedite capacita' motorie sono
adottati i seguenti criteri:
a) nei posti telefonici pubblici dei capoluoghi di provincia, di
nuova costruzione, o ristrutturati, o ai quali sia possibile
apportare le conformi varianti, ai sensi dell'art. 1, deve essere
installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad
una altezza massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente
isolato sotto il profilo acustico. In alternativa, negli uffici
anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a 10, una delle
cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue:
il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale
cabina telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a
cm 2,5; la porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85
m; l'apparecchio telefonico deve essere situato ad una altezza
massima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete ove e' applicato
l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa
avente piano di appoggio ad una altezza di 0,45 m; la mensola porta
elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m.
Le altre caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni;
b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi
gradualmente in un quinquennio, deve essere posto a disposizione
dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale posto telefonico
pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i requisiti di cui al
precedente punto a);
c) il 5% delle cabine di nuova installazione poste a disposizione
del pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui al
precedente punto a); il 5% degli apparecchi posti a disposizione del
pubblico deve essere installato ad una altezza non superiore a 0,90
m. I predetti impianti saranno dislocati secondo le esigenze
prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli comuni
interessati.