(Regolamento attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118-art. 25)
                              Art. 25. 
                    Impianti telefonici pubblici 
 
 
  Al fine di consentire l'uso  di  impianti  telefonici  pubblici  da
parte anche di persone a ridotte o impedite  capacita'  motorie  sono
adottati i seguenti criteri: 
    a) nei posti telefonici pubblici dei capoluoghi di provincia,  di
nuova  costruzione,  o  ristrutturati,  o  ai  quali  sia   possibile
apportare le conformi varianti, ai sensi  dell'art.  1,  deve  essere
installato in posizione accessibile almeno un  apparecchio  posto  ad
una altezza massima  di  0,90  m  dal  pavimento  e  convenientemente
isolato sotto il  profilo  acustico.  In  alternativa,  negli  uffici
anzidetti, con un numero di cabine non  inferiori  a  10,  una  delle
cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue: 
      il dislivello massimo tra il pavimento interno  della  speciale
cabina telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore  a
cm 2,5; la porta di accesso deve avere una luce netta minima di  0,85
m; l'apparecchio  telefonico  deve  essere  situato  ad  una  altezza
massima di 0,90 m  dal  pavimento;  sulla  parete  ove  e'  applicato
l'apparecchio deve  prevedersi  un  sedile  ribaltabile  a  scomparsa
avente piano di appoggio ad una altezza di 0,45 m; la  mensola  porta
elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m. 
    Le altre caratteristiche sono stabilite con decreto del  Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni; 
    b)  in  ogni  comune,  secondo  un   programma   da   realizzarsi
gradualmente in un quinquennio,  deve  essere  posto  a  disposizione
dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale  posto  telefonico
pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i requisiti di cui  al
precedente punto a); 
    c) il 5% delle cabine di nuova installazione poste a disposizione
del  pubblico  deve  essere  rispondente  ai  requisiti  di  cui   al
precedente punto a); il 5% degli apparecchi posti a disposizione  del
pubblico deve essere installato ad una altezza non superiore  a  0,90
m.  I  predetti  impianti  saranno  dislocati  secondo  le   esigenze
prioritarie  che  saranno  segnalate  da  parte  dei  singoli  comuni
interessati.