Art. 26.
Sale e luoghi per riunioni e spettacoli
Al fine di consentire la piu' ampia partecipazione alla vita
associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per riunioni o
spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una
zona della sala deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o
impedite capacita' motorie.
Tale zona deve avere i seguenti requisiti:
essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso
continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa
ad un percorso con scale;
essere dotata di un congruo numero di stalli liberi di facile
accesso, ricavati tra le file delle poltrone e riservati alle persone
utilizzanti sedie a rotelle.
Per le persone utilizzanti sedie a rotelle gli stalli liberi ad
essi riservati devono essere in numero pari ad un posto per ogni
quattrocento o frazione di quattrocento posti normali.
Lo stallo libero deve avere le seguenti caratteristiche:
lunghezza 1,20 - 1,40 m;
larghezza 1,10 m;
spazio libero, anteriore o posteriore per la manovra di uscita,
di larghezza pari a quella dello stallo e di lunghezza minima di 1,00
m;
il pavimento dello stallo deve essere orizzontale.
Il Ministro dell'interno
COSSIGA