Art. 26. Sale e luoghi per riunioni e spettacoli Al fine di consentire la piu' ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona della sala deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedite capacita' motorie. Tale zona deve avere i seguenti requisiti: essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale; essere dotata di un congruo numero di stalli liberi di facile accesso, ricavati tra le file delle poltrone e riservati alle persone utilizzanti sedie a rotelle. Per le persone utilizzanti sedie a rotelle gli stalli liberi ad essi riservati devono essere in numero pari ad un posto per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti normali. Lo stallo libero deve avere le seguenti caratteristiche: lunghezza 1,20 - 1,40 m; larghezza 1,10 m; spazio libero, anteriore o posteriore per la manovra di uscita, di larghezza pari a quella dello stallo e di lunghezza minima di 1,00 m; il pavimento dello stallo deve essere orizzontale. Il Ministro dell'interno COSSIGA