(Convenzione-art. 23)
                            ARTICOLO 23. 
                        (Non discriminazione) 
 
  1. I nazionali  di  uno  Stato  contraente  non  sono  assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ed  essa
relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sano o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che  si  trovino  nella
stessa situazione. La presente disposizione  e  si  applica  altresi'
nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 
  2. Il termine "nazionali" designa: 
    a) le persone fisiche che hanno  la  nazionalita'  di  uno  Stato
contraente; 
    b) le persone giuridiche,  societa'  di  persone  e  associazioni
costituite in conformita' della legislazione in vigore in  uno  Stato
contraente. 
  3. L'imposizione di una stabile organizzazione  che  un'impresa  di
uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non  puo'  essere
in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle
imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. 
  La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che
faccia obbligo ad uno Stato  contraente  di  accordare  ai  residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli  abbattimenti
alla base e le deduzioni  di  imposta  che  esso  accorda  ai  propri
residenti in relazione alla loro situazione  o  ai  loro  carichi  di
famiglia. 
  4. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni  dell'articolo  9,
del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo  12,
gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da  un'impresa  di  uno
Stato contraente ad un residente  dell'altro  Stato  contraente  sono
deducibili, ai fini della determinazione degli  utili  imponibili  di
detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se
fossero pagati ad un residente del primo Stato. 
  5. Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale e', in  tutto
o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da
uno  o  piu'  residenti  dell'altro  Stato   contraente,   non   sono
assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa
relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese similari del primo Stato. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle  imposte
oggetto della presente Convenzione.