(Convenzione-art. 24)
                            ARTICOLO 24. 
                       (Procedura amichevole) 
 
  1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da  uno  o  da
entrambi gli Stati contraenti comportano  o  comporteranno  per  essa
un'imposizione  non  conforme  alle   disposizioni   della   presente
Convenzione, la stessa puo', indipendentemente dai  ricorsi  previsti
dalla legislazione nazionale  di  detti  Stati,  sottoporre  il  caso
all'autorita' competente dello Stato contraente di cui  e'  residente
o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo  1
dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede  la
nazionalita'. Il caso dovra' essere sottoposto entro i due  anni  che
seguono  la   prima   notificazione   della   misura   che   comporta
un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione. 
  2. L'autorita' competente, se il ricorso le  appare  fondato  e  se
essa non e' in grado di  giungere  ad  una  soddisfacente  soluzione,
fara' del suo meglio per regolare  il  caso  per  via  di  amichevole
composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato  contraente,
al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 
  3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del  loro
meglio  per  risolvere  per  via  di   amichevole   composizione   le
difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
della Convenzione. 
  4.  Le  autorita'  competenti  degli  Stati   contraenti   potranno
comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad  un  accordo
come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora  venga  ritenuto  che
degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una  Commissione
formata da rappresentanti delle autorita' degli Stati contraenti.