ARTICOLO 25. (Scambio di informazioni) 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono e' conforme alla Convenzione. Le informazioni cosi' scambiate saranno tenute segrete e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione, nonche' all'autorita' giudiziaria. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto o un processo commerciale, industriale o professionale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.