(Convenzione-art. 25)
                            ARTICOLO 25. 
                      (Scambio di informazioni) 
 
  1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti  si  scambieranno
le  informazioni  necessarie  per  applicare  le  disposizioni  della
presente  Convenzione  e  quelle  delle  leggi  interne  degli  Stati
contraenti relative alle imposte previste  dalla  Convenzione,  nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono e' conforme alla
Convenzione. Le informazioni cosi' scambiate saranno tenute segrete e
saranno comunicate soltanto  alle  persone  od  autorita'  incaricate
dell'accertamento o  della  riscossione  delle  imposte  che  formano
oggetto   della   presente   Convenzione,    nonche'    all'autorita'
giudiziaria. 
  2. Le disposizioni del paragrafo  1  non  possono  in  nessun  caso
essere  interpretate  nel  senso  di  imporre  ad  uno  degli   Stati
contraenti l'obbligo: 
    a)  di  adottare  provvedimenti  amministrativi  in  deroga  alla
propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a  quelle
dell'altro Stato contraente; 
    b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute  in
base alla propria legislazione o nel  quadro  della  propria  normale
prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente; 
    c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto
o  un  processo  commerciale,  industriale  o  professionale,  oppure
informazioni  la  cui  comunicazione  sarebbe  contraria   all'ordine
pubblico.