(Convenzione-art. 26)
                            ARTICOLO 26. 
             (Agenti diplomatici e funzionari consolari) 
 
  Le disposizioni  della  presente  Convenzione  non  pregiudicano  i
privilegi fiscali di cui  beneficiano  gli  agenti  diplomatici  o  i
funzionari consolari in virtu'  delle  regole  generali  del  diritto
internazionale o di accordi particolari.