(Convenzione-art. 27)
                            ARTICOLO 27. 
                        (Domande di rimborso) 
 
  1. Le imposte  riscosse  in  uno  dei  due  Stati  contraenti  sono
rimborsate a richiesta dell'interessato  o  dello  Stato  di  cui  e'
residente qualora il diritto alla percezione  di  dette  imposte  sia
limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 
  2. Le istanze di rimborso, da prodursi in  osservanza  dei  termini
stabiliti  dalla  legislazione  dello  Stato  contraente  tenuto   ad
effettuare  il  rimborso  stesso,  devono  essere  corredate  di   un
attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente  e'
residente certificante che sussistono  le  condizioni  richieste  per
avere diritto all'applicazione  delle  esenzioni  o  delle  riduzioni
previste dalla presente Convenzione. 
  3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti  stabiliranno  di
comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 24,  le
modalita' di applicazione del presente articolo.