Art. 21. I beni mobili dello Stato si distinguono come segue: a) mobili destinati al servizio civile governativo cioe' arredi degli uffici, collezioni di leggi, di decreti e di regolamenti, utensili, macchine, attrezzi e simili; b) oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato, cioe' il materiale da guerra per l'esercito e per l'armata; c) diritti ed azioni che per l'articolo 418 del Codice civile sono considerati come beni mobili.