(Regolamento-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
  I beni mobili dello Stato si distinguono come segue: 
 
    a) mobili destinati al servizio civile governativo  cioe'  arredi
degli uffici, collezioni di  leggi,  di  decreti  e  di  regolamenti,
utensili, macchine, attrezzi e simili; 
 
    b) oggetti mobili destinati alla difesa  dello  Stato,  cioe'  il
materiale da guerra per l'esercito e per l'armata; 
 
    c) diritti ed azioni che per l'articolo  418  del  Codice  civile
sono considerati come beni mobili.