Art. 24. Per cio' che riguarda la formazione di nuovi inventari, lo stato degli esistenti, le modificazioni da recarvisi e la registrazione delle variazioni, tutte le Amministrazioni governative sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del tesoro, il quale potra' sempre far verificare l'accordo delle scritture colla realta' degli oggetti. Le norme da seguirsi in proposito formano oggetto d'istruzioni speciali da emanarsi dal Ministero del tesoro, Ragioneria generale, di concerto colle rispettive Amministrazioni.