(Regolamento-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
  Per cio' che riguarda la formazione di nuovi  inventari,  lo  stato
degli esistenti, le modificazioni da  recarvisi  e  la  registrazione
delle  variazioni,  tutte   le   Amministrazioni   governative   sono
sottoposte alla vigilanza del Ministero del tesoro, il  quale  potra'
sempre far verificare l'accordo delle scritture colla  realta'  degli
oggetti. 
 
  Le norme da seguirsi  in  proposito  formano  oggetto  d'istruzioni
speciali da emanarsi dal Ministero del tesoro,  Ragioneria  generale,
di concerto colle rispettive Amministrazioni.