Art. 25. Ciascun inventario pei beni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 21 deve presentare: a) la designazione degli stabilimenti e dei locali in cui trovansi gli oggetti; b) la denominazione e descrizione di essi oggetti secondo la diversa loro natura e specie; c) la quantita' o numero degli oggetti secondo le varie specie; d) la classificazione, ove sia possibile, in nuovi, usati e fuori d'uso; e) il valore. I diritti e le azioni di cui alla lettera c) del detto articolo 21 saranno descritti in separati inventari.