(Regolamento-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
  I  beni  mobili  si  iscrivono  negli  inventari  pel  loro  prezzo
d'acquisto quando il valore pel quale  essi  debbono  far  carico  ai
consegnatari non sia stabilito da speciali tariffe. 
 
  I regolamenti speciali provvedono per le occorrenti variazioni  del
valore dei beni mobili gia' iscritti negli inventari, e  stabiliscono
altresi' le modalita' per tener conto nelle scritture  amministrative
di tali variazioni,  non  che  delle  differenze  tra  il  prezzo  di
acquisto registrato  in  dette  scritture  e  quello  indicato  nelle
tariffe speciali, sulla  base  delle  quali  quei  beni  mobili  sono
inscritti negli inventari.