Art. 26. I beni mobili si iscrivono negli inventari pel loro prezzo d'acquisto quando il valore pel quale essi debbono far carico ai consegnatari non sia stabilito da speciali tariffe. I regolamenti speciali provvedono per le occorrenti variazioni del valore dei beni mobili gia' iscritti negli inventari, e stabiliscono altresi' le modalita' per tener conto nelle scritture amministrative di tali variazioni, non che delle differenze tra il prezzo di acquisto registrato in dette scritture e quello indicato nelle tariffe speciali, sulla base delle quali quei beni mobili sono inscritti negli inventari.