(Regolamento-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
  In ciascun Ministero ed in  ciascuno  degli  uffici  dipendenti  il
consegnatario  responsabile  degli  arredi,  della   mobilia,   degli
utensili ed altro, avra' la denominazione di economo. 
 
  L'ufficio di economo dev' essere affidato ad un impiegato  compreso
nel ruolo organico dell'Amministrazione cui appartiene.