(Regolamento-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
  Gl'inventari devono essere fatti  in  tre  esemplari,  firmati  dal
consegnatario e dal funzionario dell'Amministrazione locale  che  da'
la consegna, ed autenticati  dal  capo  ragioniere  della  competente
Amministrazione centrale. 
 
  L'Amministrazione  centrale,   l'Amministrazione   locale   ed   il
consegnatario conservano uno dei detti esemplari.