(Regolamento-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
  Ogni inventario dei beni mobili  indicati  all'  articolo  21  deve
avere una recapitolazione distinta per categorie e specie di materie. 
 
  Queste recapitolazioni costituiscono il conto del debito da tenersi
in evidenza per ciascun consegnatario responsabile.