(Regolamento-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
  I consegnatari degli oggetti e delle materie di cui alle lettere a)
e b) dell'articolo 21 sono personalmente responsabili  degli  oggetti
mobili ricevuti in custodia, infino a che  non  ne  abbiano  ottenuto
legale discarico. 
 
  Non possono introdurre nei magazzini o altri luoghi di  custodia  e
di deposito, ne' estrarne cosa alcuna, senza  un  ordine  scritto  in
conformita' dei regolamenti speciali. 
 
  La trasformazione,  la  diminuzione  o  la  perdita  degli  oggetti
consegnati dev'essere giustificata nelle forme e nei  modi  stabiliti
dai regolamenti dei diversi servizi. 
 
  Gli economi non  sono  direttamente  e  personalmente  responsabili
dell'abusiva e colpevole deteriorazione  degli  oggetti  regolarmente
dati in uso ad impiegati,  od  affidati  ad  uscieri  per  ragion  di
servizio, se non in quanto i detti economi abbiano omesso di adoprare
quella vigilanza che loro incombe nei limiti delle  attribuzioni  del
loro ufficio, ed a  forma  delle  speciali  discipline  d'  ordine  e
servizio interno. 
 
  I consegnatari dei diritti  ed  azioni  indicati  alla  lettera  c)
dell'articolo 21 rispondono del movimento  che  subiscono  i  crediti
loro affidati.