Art. 30. I consegnatari degli oggetti e delle materie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 21 sono personalmente responsabili degli oggetti mobili ricevuti in custodia, infino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico. Non possono introdurre nei magazzini o altri luoghi di custodia e di deposito, ne' estrarne cosa alcuna, senza un ordine scritto in conformita' dei regolamenti speciali. La trasformazione, la diminuzione o la perdita degli oggetti consegnati dev'essere giustificata nelle forme e nei modi stabiliti dai regolamenti dei diversi servizi. Gli economi non sono direttamente e personalmente responsabili dell'abusiva e colpevole deteriorazione degli oggetti regolarmente dati in uso ad impiegati, od affidati ad uscieri per ragion di servizio, se non in quanto i detti economi abbiano omesso di adoprare quella vigilanza che loro incombe nei limiti delle attribuzioni del loro ufficio, ed a forma delle speciali discipline d' ordine e servizio interno. I consegnatari dei diritti ed azioni indicati alla lettera c) dell'articolo 21 rispondono del movimento che subiscono i crediti loro affidati.