Art. 31. Ogni consegnatario di oggetti mobili tiene in evidenza la situazione della contabilita' del materiale di cui risponde, secondo le quantita', le destinazioni e le classificazioni resultanti dal relativo inventario, nota a debito gli oggetti di nuova introduzione e a credito quelli estratti, e tutte le variazioni e le trasformazioni, cosi' pel numero come per le qualita' o specie, e pel valore. A tale effetto, oltre all'inventario, egli deve tenere un registro d'entrata e d'uscita in corrispondenza coll' inventario medesimo. Devono inoltre essere tenuti dalle Ragionerie degli uffici provinciali e compartimentali tutti quei libri e registri che occorrono, per avere sempre in evidenza la gestione di ciascun consegnatario secondo le specialita' e l'importanza dei vari servizi.