Art. 32. Nei termini stabiliti dai regolamenti speciali di ciascun servizio, i consegnatari fanno pervenire agli uffizi da cui immediatamente dipendono, e nelle cui scritture devono essere aperti i conti individuali dei consegnatari medesimi un prospetto indicante: a) tutte le variazioni seguite negl'inventari col corredo dei documenti giustificativi o di copie dei medesimi; b) la situazione della contabilita' del materiale mobile, risultante dalle introduzioni, distribuzioni o trasformazioni, e le rimanenze. Gli uffizi provinciali e compartimentali, nei termini stabiliti dai regolamenti speciali, compilano un prospetto riassuntivo per ciascuna specie dei dipendenti consegnatari, e lo trasmettono alle Amministrazioni centrali nelle cui scritture devono essere aperti i conti collettivi per provincia o compartimento. Le comunicazioni da farsi dalle Amministrazioni centrali alla Ragioneria generale formano oggetto delle istruzioni di cui all'articolo 190 del presente regolamento.