(Regolamento-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
  Nei termini stabiliti dai regolamenti speciali di ciascun servizio,
i consegnatari fanno pervenire  agli  uffizi  da  cui  immediatamente
dipendono, e  nelle  cui  scritture  devono  essere  aperti  i  conti
individuali dei consegnatari medesimi un prospetto indicante: 
 
    a) tutte le variazioni seguite  negl'inventari  col  corredo  dei
documenti giustificativi o di copie dei medesimi; 
 
    b)  la  situazione  della  contabilita'  del  materiale   mobile,
risultante dalle introduzioni, distribuzioni o trasformazioni,  e  le
rimanenze. 
 
  Gli uffizi provinciali e compartimentali, nei termini stabiliti dai
regolamenti speciali, compilano un prospetto riassuntivo per ciascuna
specie  dei  dipendenti   consegnatari,   e   lo   trasmettono   alle
Amministrazioni centrali nelle cui scritture devono essere  aperti  i
conti collettivi per provincia o compartimento. 
 
  Le comunicazioni  da  farsi  dalle  Amministrazioni  centrali  alla
Ragioneria  generale  formano  oggetto  delle   istruzioni   di   cui
all'articolo 190 del presente regolamento.