(Regolamento-art. 33)
 
                              Art. 33. 
 
  I consegnatari dei beni mobili sono sottoposti  alla  giurisdizione
della Corte dei conti, alla quale  devono  alla  fine  di  ogni  anno
finanziario rendere il conto giudiziale della loro gestione, nei modi
e nelle forme prescritte al titolo XIII del presente regolamento. 
 
  Non devono rendere conto giudiziale coloro che  hanno  in  consegna
mobilie di uffizio per solo debito di vigilanza, o presso i quali  si
trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso  per
il servizio dell'ufficio cui il consegnatario e' addetto.