(Regolamento-art. 35)
 
                              Art. 35. 
 
  Gli  oggetti  mobili  non  possono  essere  dati  in  pagamento  a'
creditori dello Stato. 
 
  Possono soltanto cedersi agli  appaltatori  di  opere  i  materiali
derivanti   dalla   demolizione,   riparazione,   trasformazione    o
sostituzione di fabbriche, di macchine e  di  altri  oggetti  mobili,
giusta il disposto dell'articolo 58.