(Regolamento-art. 36)
 
                              Art. 36. 
 
  Gli oggetti mobili divenuti inservibili e la mobilia degli uffizi e
degli  alloggi  governativi,  che  non   occorra   di   ulteriormente
conservare nei magazzini  o  negli  stabilimenti  dello  Stato,  sono
alienati per cura delle Amministrazioni interessate. 
 
  Un estratto dell'atto di vendita sara' consegnato all'Intendenza di
finanza all'atto del versamento  della  somma  nella  tesoreria,  per
comunicarlo alla Direzione generale del tesoro  per  la  prenotazione
della somma al relativo capitolo d'entrata. 
 
  Di ogni vendita  verra'  fatto  constare  mediante  variazione  nel
relativo inventario.