Art. 36. Gli oggetti mobili divenuti inservibili e la mobilia degli uffizi e degli alloggi governativi, che non occorra di ulteriormente conservare nei magazzini o negli stabilimenti dello Stato, sono alienati per cura delle Amministrazioni interessate. Un estratto dell'atto di vendita sara' consegnato all'Intendenza di finanza all'atto del versamento della somma nella tesoreria, per comunicarlo alla Direzione generale del tesoro per la prenotazione della somma al relativo capitolo d'entrata. Di ogni vendita verra' fatto constare mediante variazione nel relativo inventario.