(Regolamento - art. 42)
                               Art. 42. 
                         Revoca di idoneita' 
  1. La Direzione generale  sottopone  al  parere  della  commissione
proposta di revoca della idoneita' nei seguenti casi: 
    a) irregolarita' gestionali risultanti dai controlli; 
    b) mancata presentazione della relazione annuale sullo  stato  di
avanzamento dei programmi. 
  2. La revoca e' disposta con  decreto  del  Ministro  degli  affari
esteri. 
  3. Con la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2  viene  constatata
la decadenza dal riconoscimento di idoneita' in caso di  scioglimento
dell'organizzazione o di perdita di  uno  o  piu'  requisiti  di  cui
all'art. 28, comma 4, della legge. 
  4. Ogni anno la Direzione generale presenta  alla  commissione  una
relazione  di  aggiornamento  sulle  organizzazioni  non  governative
riconosciute idonee.