Art. 32.
Schedario della popolazione temporanea
1. Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini
italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non
meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di
stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. Gli stranieri dimoranti
nel comune da non meno di quattro mesi sono comunque iscritti nello
schedario della popolazione temporanea quando non siano in possesso
del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui
al comma 2 dell'art. 14.
2. L'iscrizione viene effettuata a domanda dell'interessato o
d'ufficio quando l'ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della
presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi.
3. L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea
esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.
4. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve
essere effettuata periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo
di eliminare le schede relative a persone non piu' dimoranti
temporaneamente nel comune:
a) perche' se ne sono allontanate o sono decedute;
b) perche' vi hanno stabilito la dimora abituale.
5. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere
comunicata all'ufficiale di anagrafe dell'eventuale comune di
residenza.