Art. 17. 1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il presidente, oltre due sindaci supplenti. 2. Essi devono essere nominati tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti. Il presidente deve essere anche iscritto nel ruolo dei revisori dei conti. All'atto della nomina l'assemblea deve determinare la retribuzione annua dei sindaci per l'intera durata del loro ufficio.