(Convenzione- art. 24)
                             ARTICOLO 24 
          DISPOSIZIONI PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI 
1. I Paesi  Bassi,  nel  prelevare  le  imposte  a  carico  dei  loro
residenti,  potranno  includere   nella   base   cui   l'imposta   e'
commisurata,  gli  elementi  di  reddito  o   del   patrimonio   che,
conformemente alle  disposizioni  della  presente  Convenzione,  sono
imponibili in Italia. 
2. Tuttavia, se un residente  dei  Paesi  Bassi  riceve  elementi  di
reddito o possiede  elementi  di  patrimonio  che,  in  virtu'  degli
Articoli 6, 7, 10 paragrafo 6, 11 paragrafo 6,  12  paragrafo  4,  13
paragrafi 1 e 2, 14, 15 paragrafo 1, 16, 19,  22  paragrafo  2  e  23
paragrafi 1 e 2,  della  presente  Convenzione,  sono  imponibili  in
Italia e che sono inclusi nella base prevista al paragrafo 1, i Paesi
Bassi esenteranno tali elementi accordando una riduzione  della  loro
imposta.   Questa   riduzione   e'   calcolata   conformemente   alle
disposizioni della legislazione olandese intese ad evitare le  doppie
imposizioni con le modifiche che  essa  puo'  subire,  senza  che  ne
vengano modificati i principi generali.  A  tal  fine,  gli  elementi
suddetti sono considerati inclusi  nell'ammontare  complessivo  degli
elementi  di  reddito  o  del  patrimonio  che,  in  virtu'  di  tali
disposizioni, sono esenti dall'imposta olandese. 
3. Inoltre, i Paesi Bassi  accorderanno  una  deduzione  dall'imposta
olandese cosi' calcolata sugli  elementi  di  reddito  imponibili  in
Italia ai sensi degli Articoli 10 paragrafo 2,  11  paragrafo  2,  12
paragrafo 2 e 17 della presente Convenzione, nella misura in cui tali
elementi  siano  compresi  nella  base  prevista  al   paragrafo   1.
L'ammontare di questa deduzione e' pari all'imposta pagata in  Italia
su questi elementi  di  reddito,  ma  non  eccede  l'ammontare  della
riduzione che verrebbe accordata se gli elementi di reddito  compresi
nella base imponibile fossero  i  soli  elementi  di  reddito  esenti
dall'imposta olandese in virtu' delle disposizioni della legislazione
olandese intesa ad evitare le doppie imposizioni. 
4. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che  sono
imponibili nei  Paesi  Bassi,  l'Italia,  nel  calcolare  le  proprie
imposte  sul  reddito  specificate  nell'Articolo  2  della  presente
Convenzione, puo' includere nella base  imponibile  di  tali  imposte
detti elementi di reddito a  meno  che  espresse  disposizioni  della
presente Convenzione non vi si oppongano. 
  In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle  imposte  cosi'  calcolate
l'imposta sui redditi pagata nei Paesi Bassi,  ma  l'ammontare  della
deduzione  non  puo'  eccedere   la   quota   dell'imposta   italiana
attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui
gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. 
  Tuttavia, nessuna  deduzione  sara'  accordata  ove  l'elemento  di
reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta
a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base
alla legislazione italiana. 
  Gli incentivi agli investimenti e i pagamenti per i disinvestimenti
previsti  dalla  Legge  olandese  sui  Fondi  di  investimento  ("Wet
Investeringsrekening")  non  saranno  presi  in  considerazione   nel
determinare l'ammontare dell'imposta olandese. 
5. Se degli utili, che sono imponibili in  uno  degli  Stati  secondo
l'Articolo 13, paragrafo 5, o dei redditi che sono imponibili in  uno
degli Stati secondo l'Articolo 18, paragrafo 2,  affluiscono  o  sono
pagati ad un residente dell'altro Stato, il primo Stato  accorda  una
deduzione dalla propria imposta relativa a tali utili o redditi di un
ammontare pari all'imposta prelevata dall'altro Stato su detti  utili
o redditi. In tal caso, la deduzione non puo', tuttavia, eccedere  la
quota dell'imposta relativa a tali utili o redditi,  calcolata  prima
della deduzione, corrispondente agli utili o redditi  imponibili  nel
primo Stato.