ARTICOLO 24 DISPOSIZIONI PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI 1. I Paesi Bassi, nel prelevare le imposte a carico dei loro residenti, potranno includere nella base cui l'imposta e' commisurata, gli elementi di reddito o del patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia. 2. Tuttavia, se un residente dei Paesi Bassi riceve elementi di reddito o possiede elementi di patrimonio che, in virtu' degli Articoli 6, 7, 10 paragrafo 6, 11 paragrafo 6, 12 paragrafo 4, 13 paragrafi 1 e 2, 14, 15 paragrafo 1, 16, 19, 22 paragrafo 2 e 23 paragrafi 1 e 2, della presente Convenzione, sono imponibili in Italia e che sono inclusi nella base prevista al paragrafo 1, i Paesi Bassi esenteranno tali elementi accordando una riduzione della loro imposta. Questa riduzione e' calcolata conformemente alle disposizioni della legislazione olandese intese ad evitare le doppie imposizioni con le modifiche che essa puo' subire, senza che ne vengano modificati i principi generali. A tal fine, gli elementi suddetti sono considerati inclusi nell'ammontare complessivo degli elementi di reddito o del patrimonio che, in virtu' di tali disposizioni, sono esenti dall'imposta olandese. 3. Inoltre, i Paesi Bassi accorderanno una deduzione dall'imposta olandese cosi' calcolata sugli elementi di reddito imponibili in Italia ai sensi degli Articoli 10 paragrafo 2, 11 paragrafo 2, 12 paragrafo 2 e 17 della presente Convenzione, nella misura in cui tali elementi siano compresi nella base prevista al paragrafo 1. L'ammontare di questa deduzione e' pari all'imposta pagata in Italia su questi elementi di reddito, ma non eccede l'ammontare della riduzione che verrebbe accordata se gli elementi di reddito compresi nella base imponibile fossero i soli elementi di reddito esenti dall'imposta olandese in virtu' delle disposizioni della legislazione olandese intesa ad evitare le doppie imposizioni. 4. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nei Paesi Bassi, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'Articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi si oppongano. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata nei Paesi Bassi, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota dell'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana. Gli incentivi agli investimenti e i pagamenti per i disinvestimenti previsti dalla Legge olandese sui Fondi di investimento ("Wet Investeringsrekening") non saranno presi in considerazione nel determinare l'ammontare dell'imposta olandese. 5. Se degli utili, che sono imponibili in uno degli Stati secondo l'Articolo 13, paragrafo 5, o dei redditi che sono imponibili in uno degli Stati secondo l'Articolo 18, paragrafo 2, affluiscono o sono pagati ad un residente dell'altro Stato, il primo Stato accorda una deduzione dalla propria imposta relativa a tali utili o redditi di un ammontare pari all'imposta prelevata dall'altro Stato su detti utili o redditi. In tal caso, la deduzione non puo', tuttavia, eccedere la quota dell'imposta relativa a tali utili o redditi, calcolata prima della deduzione, corrispondente agli utili o redditi imponibili nel primo Stato.