(Convenzione- art. 12)
Articolo 12 - Esecuzione delle misure provvisorie 
1. Le misure provvisorie di cui all'articolo  11  sono  eseguite  nei
modi consentiti dalla  legge  interna  della  Parte  richiesta  e  in
conformita' con tale legge, e, nella  misura  non  incompatibile  con
essa, secondo le procedure specificate nella richiesta. 
2. Prima di revocare qualsiasi misura provvisoria  adottata  a  norma
del presente articolo, in tutti i casi in cui cio' e'  possibile,  la
Parte richiesta da' alla Parte richiedente la possibilita' di esporre
i suoi motivi a favore del mantenimento della misura.