Articolo 12 - Esecuzione delle misure provvisorie 1. Le misure provvisorie di cui all'articolo 11 sono eseguite nei modi consentiti dalla legge interna della Parte richiesta e in conformita' con tale legge, e, nella misura non incompatibile con essa, secondo le procedure specificate nella richiesta. 2. Prima di revocare qualsiasi misura provvisoria adottata a norma del presente articolo, in tutti i casi in cui cio' e' possibile, la Parte richiesta da' alla Parte richiedente la possibilita' di esporre i suoi motivi a favore del mantenimento della misura.