Art. 43. Trasferimento della proprieta' dei beni forniti 1. La proprieta' dei beni oggetto dei contratti e' trasferita all'Amministrazione: a) dalla data del collaudo favorevole, nel caso in cui le operazioni di collaudo si svolgano nei locali di consegna indicati dall'Amministrazione, secondo le specifiche clausole contrattuali; b) dalla data di consegna, nel caso in cui le operazioni di collaudo si svolgano in fabbrica o nei depositi dell'impresa. 2. Restano pertanto a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni durante il trasporto e la sosta in attesa di collaudo, nei locali dell'Amministrazione, ad eccezione delle perdite e danni imputabili all'Amministrazione.