(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 43)
                              Art. 43. 
           Trasferimento della proprieta' dei beni forniti 
  1. La proprieta' dei  beni  oggetto  dei  contratti  e'  trasferita
all'Amministrazione: 
    a) dalla data  del  collaudo  favorevole,  nel  caso  in  cui  le
operazioni di collaudo si svolgano nei locali  di  consegna  indicati
dall'Amministrazione, secondo le specifiche clausole contrattuali; 
    b) dalla data di consegna, nel  caso  in  cui  le  operazioni  di
collaudo si svolgano in fabbrica o nei depositi dell'impresa. 
  2. Restano pertanto a carico dell'impresa i  rischi  di  perdite  e
danni durante il trasporto e la sosta  in  attesa  di  collaudo,  nei
locali dell'Amministrazione,  ad  eccezione  delle  perdite  e  danni
imputabili all'Amministrazione.