(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 45)
                              Art. 45. 
                       Modalita' del collaudo 
  1. La nomina  e  la  composizione  delle  commissioni  di  collaudo
avvengono secondo le norme vigenti. 
  2. Le prove di collaudo saranno eseguite con ogni mezzo  e  con  le
piu' ampie facolta'. 
  3. La merce deve presentare i  requisiti  voluti  dalle  condizioni
speciali e dai campioni e sagome approvati dall'Amministrazione. 
  4. Ove le condizioni speciali non facciano menzione di  particolari
di lavorazione, ha valore esclusivamente il riferimento  ai  campioni
ed alle sagome. 
  5. La commissione di collaudo, in base  ai  capitolati  generali  e
particolari  e  con  la  scorta  di  campioni,  modelli   o   disegni
eventualmente  stabiliti,  procedera'  alle   necessarie   prove   ed
operazioni. 
  6.  La  commissione  di   collaudo,   salvo   speciali   condizioni
contrattuali, sottoporra' alle prove, a sua scelta, la  quantita'  di
materiali e di provviste che reputera' necessarie. 
  7. Allorche' il collaudo richieda,  per  l'esecuzione  delle  varie
prove, la distruzione o il danneggiamento di materiale oggetto  della
fornitura, lo stesso non potra'  superare  il  due  per  cento  della
partita in esame, senza che l'assuntore possa elevare contestazioni o
pretese di sorta. 
  8. Le quantita' dei materiali  adoperate  per  i  saggi  saranno  a
carico dei fornitori e, se possibile, saranno loro  restituite  nello
stato in cui risultano. 
  9. La commissione di collaudo potra' valersi, per il suo  giudizio,
anche dell'opera dei periti estranei all'Amministrazione.