Art. 45. Modalita' del collaudo 1. La nomina e la composizione delle commissioni di collaudo avvengono secondo le norme vigenti. 2. Le prove di collaudo saranno eseguite con ogni mezzo e con le piu' ampie facolta'. 3. La merce deve presentare i requisiti voluti dalle condizioni speciali e dai campioni e sagome approvati dall'Amministrazione. 4. Ove le condizioni speciali non facciano menzione di particolari di lavorazione, ha valore esclusivamente il riferimento ai campioni ed alle sagome. 5. La commissione di collaudo, in base ai capitolati generali e particolari e con la scorta di campioni, modelli o disegni eventualmente stabiliti, procedera' alle necessarie prove ed operazioni. 6. La commissione di collaudo, salvo speciali condizioni contrattuali, sottoporra' alle prove, a sua scelta, la quantita' di materiali e di provviste che reputera' necessarie. 7. Allorche' il collaudo richieda, per l'esecuzione delle varie prove, la distruzione o il danneggiamento di materiale oggetto della fornitura, lo stesso non potra' superare il due per cento della partita in esame, senza che l'assuntore possa elevare contestazioni o pretese di sorta. 8. Le quantita' dei materiali adoperate per i saggi saranno a carico dei fornitori e, se possibile, saranno loro restituite nello stato in cui risultano. 9. La commissione di collaudo potra' valersi, per il suo giudizio, anche dell'opera dei periti estranei all'Amministrazione.