Art. 47. Facolta' del fornitore 1. Il fornitore ha la facolta' di assistere o farsi rappresentare alla riunione della commissione di collaudo; a tal fine, sara' preavvisato dall'Amministrazione del giorno e dell'ora della riunione. 2. La sua assenza o quella del suo rappresentante non infirmera' la validita' del collaudo.