Art. 48. Decisioni della commissione di primo collaudo 1. La commmissione di collaudo puo' accettare le provviste e i materiali, rifiutarli o dichiararli rivedibili. 2. Potranno essere dichiarati rivedibili quei materiali e quelle forniture che risultino con imperfezioni di lieve entita' e percio' non conformi in tutto ai campioni, modelli o disegni o ai requisiti stabiliti nel contratto, sempre quando si giudichi che gli stessi possano essere riportati alle condizioni volute. 3. Le deliberazioni di primo collaudo, quando non sono di accettazione, non divengono esecutive se non quando sia scaduto il periodo di tempo durante il quale il fornitore puo' presentare domanda di appello.