Art. 49. Contrassegno ai materiali rivedibili e rifiutati 1. Ai materiali rivedibili sara' applicato un marchio o altro segno di riconoscimento, secondo le disposizioni dell'Amministrazione. Ai panni ed alle tele sara' tagliata meta' della testata. 2. Alla introduzione i materiali rivedibili saranno di nuovo completamente verificati, come se si trattasse di primo collaudo; ove non siano stati riportati alle condizioni volute o presentino difetti o vizi non riscontrati nel primo collaudo, saranno rifiutati. 3. Ai materiali rifiutati si imprimera' il relativo bollo secondo le disposizioni in vigore; ai panni ed alle tele e' invece tagliata una testata.