Art. 51. Commissione centrale per i collaudi in appello 1. In occasione del riesame, la commissione centrale pei collaudi in appello ha diritto di sottoporre alle prove la quantita' di materiali e di provviste che reputera' necessaria. 2. La commissione di appello puo' deliberare la conferma o la revoca totale o parziale della decisione del primo collaudo, l'accettazione con o senza sconto e la rivedibilita', cio' indipendentemente dai motivi del rifiuto pronunciato dalla commissione di collaudo di primo grado.