(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 51)
                              Art. 51. 
           Commissione centrale per i collaudi in appello 
  1. In occasione del riesame, la commissione centrale  pei  collaudi
in appello ha diritto  di  sottoporre  alle  prove  la  quantita'  di
materiali e di provviste che reputera' necessaria. 
  2. La commissione di appello  puo'  deliberare  la  conferma  o  la
revoca  totale  o  parziale  della  decisione  del  primo   collaudo,
l'accettazione  con  o  senza  sconto  e   la   rivedibilita',   cio'
indipendentemente  dai   motivi   del   rifiuto   pronunciato   dalla
commissione di collaudo di primo grado.