Art. 55. Garanzia dell'impresa per difetti dei materiali forniti 1. L'impresa garantisce i prodotti forniti da qualsiasi difetto o deterioramento, sempre che questo non derivi da uso anomalo, da inidonea conservazione o da forza maggiore. 2. Qualora sia prevista in contratto una specifica garanzia a termine, non si fara' luogo alla restituzione del deposito cauzionale definitivo fino alla scadenza del suddetto termine. 3. In ogni caso l'Amministrazione puo' sospendere, nei limiti del valore del contratto, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione a tutte le forniture in corso. 4. Qualora in prosieguo di tempo sia riconosciuto che la qualita' o la lavorazione dei prodotti non corrisponda alle condizioni speciali, il fornitore e' tenuto a risarcire il danno risentito dall'Amministrazione e, se risulti provato che egli si sia reso colpevole di negligenza o malafede, sara' escluso dai nuovi appalti, giusta l'art. 68 del regolamento per la contabilita' generale dello Stato.