(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 55)
                              Art. 55. 
       Garanzia dell'impresa per difetti dei materiali forniti 
  1. L'impresa garantisce i prodotti forniti da qualsiasi  difetto  o
deterioramento, sempre che questo  non  derivi  da  uso  anomalo,  da
inidonea conservazione o da forza maggiore. 
  2. Qualora sia prevista  in  contratto  una  specifica  garanzia  a
termine, non si fara' luogo alla restituzione del deposito cauzionale
definitivo fino alla scadenza del suddetto termine. 
  3. In ogni caso l'Amministrazione puo' sospendere, nei  limiti  del
valore del contratto, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione  a
tutte le forniture in corso. 
  4. Qualora in prosieguo di tempo sia riconosciuto che la qualita' o
la lavorazione dei prodotti non corrisponda alle condizioni speciali,
il   fornitore   e'   tenuto   a   risarcire   il   danno   risentito
dall'Amministrazione e, se risulti  provato  che  egli  si  sia  reso
colpevole di negligenza o malafede, sara' escluso dai nuovi  appalti,
giusta l'art. 68 del regolamento per la contabilita'  generale  dello
Stato.