Art. 56. Reintroduzione dei materiali 1. La reintroduzione delle provviste o dei materiali rivedibili o restituiti e la sostituzione di quelli rifiutati dovra' aver luogo entro la meta' del tempo concesso per la fornitura della prima rata, qualunque sia la rata cui la reintroduzione o sostituzione si riferisce. 2. Il termine decorre dal giorno successivo alla data del ricevimento della partecipazione scritta dell'esito del collaudo. 3. La reintroduzione per rivedibilita' o per sostituzione in seguito a rifiuto non potra' aver luogo che una sola volta, a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall'Amministrazione, in seguito a domanda dell'assuntore, una nuova sostituzione della merce rifiutata od una nuova concessione di rivedibilita'. 4. Qualora i materiali e le provviste reintrodotti non rispondessero pienamente alle condizioni contrattuali, dovranno essere rifiutati e si applicheranno le penalita' per inadempienza previste nel presente capitolato.