(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 56)
                              Art. 56. 
                    Reintroduzione dei materiali 
  1. La reintroduzione delle provviste o dei materiali  rivedibili  o
restituiti e la sostituzione di quelli rifiutati  dovra'  aver  luogo
entro la meta' del tempo concesso per la fornitura della prima  rata,
qualunque sia  la  rata  cui  la  reintroduzione  o  sostituzione  si
riferisce. 
  2.  Il  termine  decorre  dal  giorno  successivo  alla  data   del
ricevimento della partecipazione scritta dell'esito del collaudo. 
  3. La  reintroduzione  per  rivedibilita'  o  per  sostituzione  in
seguito a rifiuto non potra' aver luogo che una sola  volta,  a  meno
che non venga  esplicitamente  autorizzata  dall'Amministrazione,  in
seguito a domanda dell'assuntore, una nuova sostituzione della  merce
rifiutata od una nuova concessione di rivedibilita'. 
  4.  Qualora  i  materiali   e   le   provviste   reintrodotti   non
rispondessero  pienamente  alle  condizioni  contrattuali,   dovranno
essere rifiutati e si applicheranno  le  penalita'  per  inadempienza
previste nel presente capitolato.