(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 57)
                              Art. 57. 
                    Mancato ritiro dei materiali 
  1. Le provviste e i materiali dichiarati rivedibili o restituiti  o
rifiutati,  nonche'  gli  imballaggi  (quando  sia   stabilita,   per
contratto, la restituzione degli imballaggi al  fornitore),  dovranno
essere ritirati dai magazzini, a cura e spese  del  fornitore,  entro
dieci giorni successivi alla data di ricevimento della partecipazione
scritta dell'esito del collaudo. 
  2. Il valore degli  imballaggi  sara'  stabilito  inappellabilmente
dall'ufficio appaltante. 
  3. In caso di mancato ritiro,  al  fornitore  sara'  addebitato  un
diritto di sosta  in  ragione  del  due  per  cento  del  valore  dei
materiali non ritirati, per ogni cinque giorni di ritardo fino ad  un
massimo di novanta giorni e un addebito massimo pari al trentasei per
cento, salvo, in taluni casi eccezionali, a rendere  piu'  equa  tale
percentuale massima  riducendola  fino  al  cinquanta  per  cento  in
funzione della esiguita' del valore  della  fornitura  e  del  minimo
ingombro dei manufatti in deposito. 
  4. Nel caso che il ritardo nel ritiro superi novanta giorni,  oltre
il termine di dieci giorni di cui al primo  comma,  l'Amministrazione
avra' diritto, previa intimazione notificata  al  fornitore  mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, di provvedere  a  seconda  di
come giudica piu' opportuno: 
    a) alla rimozione dei materiali ed al loro deposito in  localita'
fuori degli stabilimenti a tutto rischio e spese del fornitore; 
    b) alla vendita degli stessi materiali, per conto e  rischio  del
fornitore. 
  5.  La  somma  addebitata  per  diritti  di  sosta  e'   trattenuta
sull'ammontare dei pagamenti dovuti  all'impresa  o  sulla  cauzione,
oppure sui  pagamenti  relativi  ad  altri  contratti  in  corso  con
l'Amministrazione.