Art. 57. Mancato ritiro dei materiali 1. Le provviste e i materiali dichiarati rivedibili o restituiti o rifiutati, nonche' gli imballaggi (quando sia stabilita, per contratto, la restituzione degli imballaggi al fornitore), dovranno essere ritirati dai magazzini, a cura e spese del fornitore, entro dieci giorni successivi alla data di ricevimento della partecipazione scritta dell'esito del collaudo. 2. Il valore degli imballaggi sara' stabilito inappellabilmente dall'ufficio appaltante. 3. In caso di mancato ritiro, al fornitore sara' addebitato un diritto di sosta in ragione del due per cento del valore dei materiali non ritirati, per ogni cinque giorni di ritardo fino ad un massimo di novanta giorni e un addebito massimo pari al trentasei per cento, salvo, in taluni casi eccezionali, a rendere piu' equa tale percentuale massima riducendola fino al cinquanta per cento in funzione della esiguita' del valore della fornitura e del minimo ingombro dei manufatti in deposito. 4. Nel caso che il ritardo nel ritiro superi novanta giorni, oltre il termine di dieci giorni di cui al primo comma, l'Amministrazione avra' diritto, previa intimazione notificata al fornitore mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di provvedere a seconda di come giudica piu' opportuno: a) alla rimozione dei materiali ed al loro deposito in localita' fuori degli stabilimenti a tutto rischio e spese del fornitore; b) alla vendita degli stessi materiali, per conto e rischio del fornitore. 5. La somma addebitata per diritti di sosta e' trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'impresa o sulla cauzione, oppure sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con l'Amministrazione.